T.A.R. Abruzzo l’Aquila, Sezione I, 12 settembre 2013
Autore: La Redazione - Pubblicato il 5 ottobre 2013
[A] Posta la validità della convenzione in anni 10 e l'efficacia della stessa per successivi ulteriori anni 10, la relativa prescrizione si consuma nei successivi ulteriori dieci anni. [B] La natura "reale" dell'obbligazione riguarda i soggetti che stipulano la convenzione di lottizzazione, quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l'edificazione e poi i loro aventi causa
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